TRATTATO RELATIVO ALLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni del presente Trattato si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro. 2. Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, previste dal presente Trattato, in particolare provvedendo alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti processuali e dei testimoni e alla trasmissione dei relativi atti. 3. Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, secondo quanto previsto dal presente Trattato, le sentenze emesse in materia civile dalle Autorita' Giudiziarie dell'altra Parte nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali. 4. Ciascuna Parte puo' richiedere all'altra Parte, informazioni riguardanti le leggi e i regolamenti, cosi' come informazioni concernenti la giurisprudenza.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art1 · fonte del testo