Articolo VII I Governi contraenti provvederanno a trasmettere rapidamente all'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia o ad ogni altro organo che la Commissione potra' designare le notifiche e le informazioni statistiche o comunque pertinenti previste dalla presente Convenzione nelle forme e secondo le modalita' che potranno essere stabilite dalla Commissione.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;408~convenzione-artvii · fonte del testo