Articolo IV 1. La Commissione, in collaborazione con istituzioni indipendenti dei Governi contraenti o altre istituzioni pubbliche o private, stabilimenti o organizzazioni, o per il loro tramite o indipendentemente, potra': (a) incoraggiare, raccomandare o, se necessario, organizzare studi ed indagini relative alle balene ed alla caccia alle balene; (b) raccogliere ed analizzare informazioni statistiche sullo stato attuale e le tendenze delle razze di balene, ed agli effetti su di essi prodotti dalle attivita' di caccia alle balene; (c) studiare, valutare e divulgare le informazioni relative ai metodi per mantenere ed aumentare le popolazioni delle razze di balene. 2. La Commissione disporra' la pubblicazione di rapporti sulle sue attivita', e potra' pubblicare in maniera indipendente o in collaborazione con l'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia, e con altre organizzazioni ed istituzioni i rapporti che riterra' appropriati, nonche' informazioni statistiche, scientifiche ed altre pertinenti relative alle balene ed alla caccia alle balene.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;408~convenzione-artiv · fonte del testo