Le azioni di finanziamento della Comunita' nel settore della cooperazione tecnica comprendono in particolare:

  • a)l'invio negli Stati associati, dietro loro, richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici e istruttori per una determinata missione e per un periodo di tempo limitato;
  • b)la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni;
  • c)l'elaborazione di studi riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione dell'economie degli Stati associati o problemi che interessano tutti gli Stati associati quali l'elaborazione e la diffusione di progetti-tipo per taluni edifici o studi di mercato;
  • d)l'assegnazione di borse di studio per la formazione di personale dirigente nelle universita' e negli istituti specializzati degli Stati associati ovvero degli Stati membri quando noni ne esistano negli Stati associati;
  • e)la formazione professionale mediante assegnazione di borse o tirocini negli Stati associati ovvero negli Stati membri quando non sia possibile negli Stati associati;
  • f)l'organizzazione di corsi di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati;
  • g)l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunita' nonche' la realizzazione degli obiettivi del Fondo.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art9 · fonte del testo