1. L'assistenza tecnica connessa agli investimenti e' finanziata mediante aiuti non rimborsabili. 2. Essa comprende in particolare le seguenti azioni: programmazione, studi speciali e regionali di sviluppo, studi tecnici ed economici necessari per mettere a punto progetti di investimento, aiuto alla preparazione dei fascicoli, aiuto all'esecuzione e controllo tecnico dei lavori, aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature, assunzione temporanea dell'onere rappresentato dai tecnici e dai beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art4 · fonte del testo