La Comunita' e gli Stati associati collaborano a tutte le misure necessarie per assicurare che gli importi concessi della Comunita' siano impiegati conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art42 · fonte del testo