1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto, ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati associati. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non ostano alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di lavori o di produzione industriale o artigiana dello Stato associato interessato o d'un altro Stato associato della stessa regione, all'esecuzione di contratti di lavori di importanza limitata o di contratti di forniture per le quali esista una produzione locale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art26 · fonte del testo