La cooperazione tecnica connessa agli investimenti, prevista all'articolo 19 della Convenzione, comprende in particolare:

  • a)la programmazione e gli studi speciali e regionali di sviluppo;
  • b)gli studi tecnici, economici e commerciali, nonche' le ricerche e le prospezioni necessari per mettere a punto i progetti;
  • c)l'aiuto alla preparazione dei fascicoli;
  • d)l'aiuto all'esecuzione e alla sorveglianza dei lavori;
  • e)l'aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature, che comporta nella misura necessaria la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione dell'investimento e delle attrezzature;
  • f)l'assunzione a carico temporanea dei tecnici e la fornitura dei beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto di investimento.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art2 · fonte del testo