L'impiego degli importi destinati al finanziamento di progetti o di programmi, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, deve essere conforme alle destinazioni decise ed avvenire nelle migliori condizioni economiche.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art26 · fonte del testo