La Comunita' istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtu' delle disposizioni dell'articolo precedente. Mantiene con gli Stati associati interessati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti o programmi che le sono sottoposti, Lo Stato o il gruppo di Stati interessato e' informato dell'esito della. rispettiva domanda.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art22 · fonte del testo