La Comunita' istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtu' delle disposizioni dell'articolo 22. Essa mantiene con gli Stati associati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti e programmi che le sono sottoposti e per contribuire a promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato di tutti gli Stati associati. Nell'istruire tali domande, la Comunita' tiene conto dei problemi specifici che si pongono per i paesi piu' svantaggiati in modo da assicurare loro un'assistenza finanziaria e tecnica appropriata. Lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessati e' informato del seguito dato alla sua domanda.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art23 · fonte del testo