1. La Convenzione relativa al servizio militare conclusa il 28 dicembre 1953 tra la Francia e l'Italia cessera' di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Tuttavia, i doppi cittadini i quali, in virtu' della Convenzione del 1953, avranno sottoscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione, una dichiarazione di opzione per l'adempimento dei loro obblighi militari in uno o l'altro Stato, conserveranno i benefici di detta opzione.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art20 · fonte del testo