I doppi cittadini sottrattisi agli obblighi del servizio militare saranno segnalati dalle Autorita' competenti dello Stato nel quale essi prestavano o avrebbero dovuto prestare servizio alle Autorita' competenti dell'altro Stato ed esclusi dal beneficio della presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art10 · fonte del testo