Ciascun Membro dovra' assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:

  • a)il riconoscimento del ruolo determinante delle autorita' pubbliche con riferimento ai lavoratori dell'economia informale;
  • b)l'identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonche' attraverso altre modalita', dei settori o delle professioni e delle modalita' di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente piu' esposti alla violenza e alle molestie;
  • c)l'adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti.

Testo vigente dal 26 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-01-15;4~convenzione-190-art8 · fonte del testo