Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parita' e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o piu' gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilita' che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.

Testo vigente dal 26 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-01-15;4~convenzione-190-art6 · fonte del testo