di informazione 1. Se la richiesta di estradizione non contiene i dati e le informazioni necessari, la Parte richiesta puo' domandare il complemento di informazione opportuno per fissare a questo fine un termine di due mesi al massimo. Su richiesta motivata della parte richiedente questo termine potra' essere prolungato di un mese al massimo. 2. La Parte richiesta mettera' in liberta' la persona arrestata se le informazioni supplementari relative alla richiesta di estradizione non saranno state trasmesse entro questo termine.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art35 · fonte del testo