ai fini dell'estradizione. 1. Dopo aver ricevuto la richiesta, la Parte richiesta prendera' senza indugio le misure necessarie per arrestare la persona di cui e' stata richiesta l'estradizione. 2. Queste misure non saranno adottate se risultera' evidente che l'estradizione non puo' avere luogo ai sensi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art34 · fonte del testo