di atti di stato civile Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra senza alcuna spesa gli atti e gli estratti di atti di stato civile cosi' come altri atti sullo stato e la capacita' delle persone se questi atti sono richiesti per corredare una procedura giudiziaria.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art11 · fonte del testo