DI ATTI DI STATO CIVILE Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti di atti di stato civile cosi' come altri atti sullo stato e la capacita' delle persone necessari per una procedura giudiziaria se e per quanto la legge della Parte richiesta lo consenta.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art9 · fonte del testo