Lo Stato richiesto puo' adottare le misure provvisorie necessarie per il rimpatrio e, in particolare, porre il minore in un istituto per la protezione della gioventu'. Puo' porre fine in ogni momento a tali misure che vengono a cessare, in ogni caso, allo spirare di un termine di 30 giorni se la richiesta non e' stata accolta. Tali misure provvisorie sono regolate dal diritto interno dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art11 · fonte del testo