[1]Ridistribuzione delle deficienze di produzione

[2]1. Appena possibile, e, in ogni caso, prima della fine del mese di maggio di ogni anno di contingentamento, ogni membro esportatore notifica al Consiglio in quale misura e per quali ragioni egli preveda di non potere utilizzare la totalita' del proprio contingente in vigore, o di avere un'eccedenza rispetto a tale contingente. Alla luce di tali notifiche e spiegazioni il Direttore esecutivo, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti, tenuto conto dello stato del mercato, ridistribuisce l'ammontare dei deficits fra i membri esportatori in conformita' delle norme fissate dal Consiglio sulle condizioni, il momento e le modalita' di detta ridistribuzione. Tali norme comprendono delle disposizioni che regolano il modo in cui avvengono le riduzioni operate in applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 35. 2. Per i membri esportatori che, a motivo della data di raccolta della loro principale cultura, non sono in grado di notificare al Consiglio prima della fine del mese di maggio le eccedenze o i deficits previsti, il termine di notifica di tali eccedenze o di tali deficits viene prorogato sino a meta' luglio. La lista dei paesi esportatori ammessi a beneficiare di detta proroga figura nell'allegato E.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art36 · fonte del testo