in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascun Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 precedente, che ratifica, accetta, o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da questa Parte del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;39~protocollo-art15 · fonte del testo