[1]ARTICOLO XIII.

[2]Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei a cui ambedue le Parti Contraenti aderiscano il presente Accordo verra' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artxiii · fonte del testo