[1]Articolo XIII

[2]Nel caso venga conclusa una qualsiasi Convenzione generale multilaterale riguardante il trasporto aereo, cui entrambe delle Parti Contraenti aderiscano, il presente Accordo verra' emendato al fine di conformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artxiii · fonte del testo