Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonche' quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalita' di utilizzazione, le autorita' che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1997 al 1 gennaio 2004. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… le autorita' che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi. tolto: Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema d'informazione Schengen aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-09-30;388~art10 · fonte del testo