[1]della bandiera e dello stemma nazionali

[2]1. Lo Stato d'invio ha il diritto di fare uso della sua bandiera nazionale e dello stemma di Stato nello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo' essere esposta e lo stemma di Stato collocato nell'edificio occupato dalla sede consolare e sulla porta di ingresso nonche' nella residenza del capo della sede consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando questi sono utilizzati per motivi di servizio. 3. Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo, si terra' conto delle leggi, regolamenti e usi dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art20 · fonte del testo