• 1)La bandiera dello Stato d'invio puo' essere esposta sull'edificio dell'ufficio consolare, sulla residenza del capo dell'ufficio consolare e sui mezzi di trasporto da lui impiegati per esigenze di servizio.
  • 2)Sull'edificio dell'ufficio consolare puo' essere fissato lo stemma con l'emblema dello Stato d'invio e con la denominazione dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art22 · fonte del testo