1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui cinque Stati l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Per ogni Stato che firmi successivamente la presente Convenzione senza riserva di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;381~art6 · fonte del testo