[1]ARTICOLO V.

[2]1. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettua mediante il deposito presso il Segretario generale di uno strumento redatto in buona e debita forma a questo fine. 2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato successivamente all'entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o successivamente dopo aver portato a termine gli adempimenti richiesti all'entrata in vigore dell'emendamento riguardo a dette Parti, deve ritenersi applicabile al Protocollo cosi' modificato dall'emendamento.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;39~artv · fonte del testo