La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni internazionali nel campo dei trasporti marittimi che, alla data in cui la presente Convenzione e' aperta alla firma, sono in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione, ma soltanto nella misura in cui tali Convenzioni sarebbero in conflitto con essa; tuttavia, il presente articolo non pregiudica gli obblighi che le Parti contraenti della presente Convenzione hanno nei confronti degli Stati non contraenti a motivo di tali Convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;381~art4 · fonte del testo