Una Parte contraente potra' formulare delle riserve corrispondenti a quelle che avra' validamente formulate alla Convenzione di Parigi o alla Convenzione di Vienna. Le riserve potranno essere formulate al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;381~art10 · fonte del testo