• a)I ricorsi presentati al Tribunale debbono essere introdotti, nei casi previsti dal paragrafo (a) dell'articolo 13, entro il termine di due mesi a partire dalla notifica della decisione impugnata, o, negli altri casi, entro il termine di tre anni a partire dal momento in cui l'impresa sia venuta a conoscenza dei fatti che le danno diritto al risarcimento.
  • b)Salvo quanto disposto dal paragrafo seguente, i ricorsi presentati davanti al Tribunale non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale puo', ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.
  • c)I ricorsi presentati al Tribunale contro le decisioni adottate in base all'art. 5 (b) (ii) hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale puo' ordinare l'esecuzione immediata della decisione se richiestone da qualsiasi Governo partecipante alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~art15 · fonte del testo