[1]ARTICOLO VIII Il presente Accordo entrera' in vigore dal momento in cui le Parti Contraenti avranno notificato l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali. Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, fatta salva la facolta' di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto all'altra Parte con un preavviso non inferiore a sei mesi. La denuncia dell'Accordo non incidera' sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia. Fatto a Buenos Aires il ventidue maggio 1990, in due esemplari, in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;377~accordo-artviii · fonte del testo