1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Nei confronti dello Stato che ratifichera', accettera, approvera' o aderira' alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione avra' effetto il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito da parte di questo Stato dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o adesione.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;306~convenzione-art9 · fonte del testo