Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi, ogni possibile misura per incoraggiare le autorita' competenti, ai fini dell'esercizio di una professione, a rendere effettivo il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 b) summenzionato, dei diplomi, titoli o gradi d'insegnamento superiore conferiti dalle autorita' competenti degli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art5 · fonte del testo