Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati, nominata dai Presidenti delle rispettive Assemblee, un decreto avente forza di legge, recante norme intese ad assoggettare ad imposta di fabbricazione gli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, stabilendo aliquote differenziate di imposta in relazione alla potenzialita' degli apparecchi e semplificando le formalita' per il commercio di essi ed i sistemi di controllo a fini fiscali previsti dalla presente legge.

Testo vigente dal 19 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-18;376~art2 · fonte del testo