E' convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione, con le seguenti modificazioni: all'articolo 1, al primo comma, sono aggiunte, in fine le parole: "con esclusione degli accendigas per uso domestico anche se incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, e degli accenditori di stufe a kerosene"; al secondo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "per ogni accendigas domestico anche se incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina, nonche'"; all'articolo 3, al quarto comma, alla lettera b), sono soppresse le parole: "degli accendigas domestici e".

Testo vigente dal 19 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-18;376~art1 · fonte del testo