CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato Contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a. per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche. (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (iii) l'imposta locale sui redditi;. (iv) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali l'imposta italiana"). b. per quanto concerne Israele: (i) l'imposta sul reddito (compresa l'imposta sulle societa' e l'imposta sugli utili di capitale); (ii) l'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili in conformita' con la Legge Tributaria sulla Rivalutazione Fondiaria; (iii) l'imposta sul patrimonio; (qui di seguito indicate quali l'imposta israeliana) 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 30 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;371~art2 · fonte del testo