[1]IMPOSTE CONSIDERATE

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

[3]3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

[4](a) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;

[5](qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

[6](b) per quanto concerne la Slovenia: 1-l'imposta sugli utili delle persone giuridiche (davek od dobicka oseb); 2-l'imposta sul reddito delle persone fisiche (dohodnina); 3-l'imposta sul patrimonio (davek na premozenje);

[7](qui di seguito indicate quali "imposta slovena").

[8]4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura ideniica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;76~art2 · fonte del testo