[1]Art. XXXIII ((D e n u n c i a

[2]1. Il presente Accordo puo' essere denunciato in ogni momento da ciascuno dei due Stati. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica inviata per via diplomatica. 2. In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. 3. Fatto a Roma, il dieci settembre millenovecentonovantotto, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxxiii · fonte del testo