[1]Art. XXXII ((Entrata in vigore

[2]1. Ciascuno dei due Stati notifica all'altro l'avvenuto espletamento delle proprie procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore de presente Accordo. 2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxxii · fonte del testo