I funzionari consolari titolari di un ufficio consolare possono collocare, all'esterno dell'immobiliare ove ha sede l'ufficio stesso, uno stemma con l'emblema dello Stato inviante, e con l'indicazione, nella lingua ufficiale di detto Stato, dell'ufficio, stesso. Essi possono ugualmente, nel giorni di pubblica solennita' e nelle circostanze d'uso, innalzare la propria bandiera nazionale sull'edificio ove ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del titolare dell'ufficio stesso. I titolari o reggenti di un ufficio consolare possono, nell'esercizio delle loro funzioni, collocare la propria bandiera nazionale sulle autovetture, sui natanti, e sugli aerei da loro usati. Ciascuna delle Alte Parti contraenti assicura rispetto e protezione alla bandiera ed agli stemmi dell'altra Parte.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art9 · fonte del testo