Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante si trova in un porto dello Stato di residenza, il Console puo' recarsi personalmente o inviare suoi delegati a bordo della nave dopo l'ammissione di questa alla libera pratica. Egli puo' in piena liberta' interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti di bordo, ricevere qualsiasi dichiarazione sul viaggio, l'itinerario e la destinazione della nave e consegnare per conto dello Stato inviante tutti i documenti necessari alla partenza della nave stessa. Il capitano e i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con il Console e a recarsi all'ufficio consolare.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art29 · fonte del testo