Il Console puo', in conformita' con le disposizioni in vigore nello Stato inviante, ricevere qualsiasi dichiarazione o rilasciare qualsiasi documento riguardante:

  • 1)l'immatricolazione di navi nello Stato inviante o la loro cancellazione dall'immatricolazione;
  • 2)l'armamento o il disarmo di navi immatricolate nello Stato inviante;
  • 3)l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nelle proprieta' di navi immatricolate nello Stato inviante o nelle ipoteche o in altri diritti reali gravanti su dette navi;
  • 4)l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato inviante o la vendita di navi nazionali;
  • 5)la demolizione di navi nazionali.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art32 · fonte del testo