Articolo abrogato dal d.l. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2001, n. 26.
Abrogato dal 12 dicembre 2002
Articolo abrogato dal d.l. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2001, n. 26.
Abrogato dal 12 dicembre 2002
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279. La materia del taglio dei boschi rientrava, infatti, espressamente nella competenza regionale dell'agricoltura e foreste (art. 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione); l'attribuzione ai comuni di funzioni diverse da quelle esclusivamente locali nella materia non poteva essere disposta con legge statale, occorrendo un intervento legislativo della Regione.
Art. 1-bis ((Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 · Art. 5 cost. · Art. 9 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2001 al 12 dicembre 2002. 1 parola aggiunta.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26 aggiunto: 2
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2000-12-11;365~art2 · fonte del testo
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