dei poteri 1. Il Consiglio puo', con voto speciale, delegare ad ogni comitato istituito a norma dell'articolo 18, la facolta di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciile da parte del Consiglio. Nonostante la delega il Consiglio puo' in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delega.o ad uno dei suoi comitati. 2. Il Consiglio puo', con voto speciale, revocare qualsiasi potere delegato ad un comitato.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art8 · fonte del testo