dei poteri 1. Con voto speciale il Consiglio puo' delegare a qualsiasi comitato istituito a norma dell'articolo 18 la facolta' di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciale da parte del Consiglio. Nonostante la delega, il Consiglio puo' in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delegato a uno dei suoi comitati. 2. Con voto speciale il Consiglio puo' revocare qualsiasi potere delegato a un comitato.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art8 · fonte del testo