Nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' costituire oggetto di riserve. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra, il diciassette di febbraio millenovecento novantacinque, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti egualmente fede.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art68 · fonte del testo