Nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' costituire oggetto di riserve. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate. Fatto a Ginevra, il venti di marzo millenovecento ottantasette; i testi del presente accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno tutti egualmente fede.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art67 · fonte del testo