' di pagamento 1. I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta stabilizzatrice devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente, oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art22 · fonte del testo